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aggiornata il 20 agosto 2024 - Avv. Marco Di Gregorio
COMMERCIO
ELETTRONICO E SITI WEB |
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LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE |
Le
informazioni contenute nella presente pagina non
hanno alcuna pretesa di completezza o di apporto
scientifico allo studio della materia, ma si
ripropongono unicamente di fornire un primo
orientamento sul tema a privati o imprese. BREVE SINTESI STORICA SUL WEB Il così detto “Web” o World Wide Web, come concepito dal suo ideatore Tim Berners-Lee, vide la pubblicazione della prima pagina limitata agli utenti del CERN di Ginevra nel 1991. Successivamente Berners-Lee distribuì gratuitamente il proprio software, favorendo la conseguente rapidissima crescita di questo sistema di comunicazione, che portò lo stesso ideatore anche a fondare il World Wide Web Consortium (W3C), allo scopo di garantire che il Web rispettasse i propri principi fondanti, ovvero, che iavesse una natura aperta e libera da royalties. A metà degli anni novanta per gli utenti il Web appariva ancora come una sorta di “nuova frontiera” da navigare come “cybernauti” per reperire informazioni ma, soprattutto, con l'opportunità di contribuire loro stessi a espanderlo, realizzando e mettendo on line nuove pagine Web, spesso, dopo aver semplicemente appreso le nozioni di base del linguaggio html. In tal modo infatti, si rendevano facilmente e rapidamente disponibili nuovi contenuti a tutto il mondo, aggiungendo alle pagine Web collegamenti ipertestuali ad altre fonti ritenute di interesse mediante i c.d. “link”. La realtà odierna appare per certi versi diametralmente opposta. I contenuti in rete si sono moltiplicati in modo esponenziale e, alle prime rudimentali e statiche pagine Web, si sono aggiunti una moltitudine di contenuti multimediali e servizi, spesso mediante la realizzazione di siti per tramite di webmaster professionali. Al contempo, la stragrande maggioranza dei fruitori di questa straordinaria quantità di contenuti anche multimediali ben lungi dall'essere assimilabili a “cybernauti” all'esplorazione di una nuova frontiera, si sono tendenzialmente trasformati in meri consumatori, che si limitano a fruire dei contenuti, salva la produzione di contenuti per tramite di social network, ovvero, di piattaforme private gestite da grandi multinazionali che detti contenuti spesso impiegano a fini commerciali, peraltro filtrandoli e rendendoli più o meno visibili mediante propri algoritmi, talvolta anche di dubbia trasparenza. Infatti, fatta eccezione per le realtà tendenzialmente appannaggio degli utenti più esperti come il “dark web” (parte della rete non indicizzata dai motori di ricerca e utilizzata anche per attività illecite, oltre che per scopi legittimi) oggi l'ordinaria attività online degli utenti oltre a essere ampiamente tracciabile, risulta in concreto spesso pervasivamente tracciata anche sotto il profilo della produzione di contenuti. D'altra parte, la produzione autonoma di contenuti e servizi via Web è oggi assoggettata normative complesse, che esigono anche numerosi adempimenti formali ai titolari del Sito, anche se l' effettiva efficacia di dette normative nel tutelare gli utenti appare talvolta più apparente che sostanziale, soprattutto quando si tratta di contrastare le più pericolose attività illecite. Ad ogni modo, oggi chi intenda offrire contenuti o servizi online mediante un sito Web, si trova a dover fare i conti con una normativa complessa, che implica un non trascurabile rischio anche di incorrere in sanzioni severe.
IL COMMERCIO ELETTRONICO Il “commercio elettronico” trova la propria regolamentazione fondamentalmente nel D.lgs. n. 70 del 2003, ovvero la: “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, nonché nel D.Lgs. n. 206 del 2005 coordinato ed aggiornato alla Legge n. 214/2023 ovvero il “Codice del Consumo”. Detta normativa, tra l'altro, con l'obiettivo di tutelare i consumatori, prevede una serie di specifiche informazioni che devono essere obbligatoriamente inserite nel sito web mediante il quale si esercita una attività di commercio elettronico. La mancata osservanza delle prescrizioni normative può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative anche estremamente severe da parte dell'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), peraltro più recentemente ulteriormente elevate in forza del D. Lgs. n. 26 del 2023, ovvero la:”Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.”, la c.d. Direttiva Omnibus. Inoltre, professionisti e imprese che operano “on-line” dovranno anche operare nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (il c.d. GDPR) e del D. Lgs n. 196 del 2003 (il c.d. Codice della Privacy), ovvero della altrettanto complessa normativa che regolamenta il trattamento dei dati personali prevedendo obblighi specifici non solo quanto al contenuto e alla modalità dell'informativa per l'interessato, ma ance in riferimento a specifici profili tecnici, come ad es. relativamente a specifiche tipologie di cookies e banners obbligatori di avviso. Oggi è dunque richiesta a imprese e professionisti che operano “on-line”, anche semplicemente mediante la pubblicazione di un sito informativo sulla propria attività, l'ottemperanza a una notevole quantità di norme, di crescente complessità a seconda dell'attività concretamente svolta, la cui inosservanza può essere anche sanzionata con una severità persino maggiore di quella prevista per comportamenti socialmente percepiti di maggiore gravità.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI INERENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO ELETTRONICO
Questa pagina non si propone di dare un orientamento specifico a chi operi nel commercio elettronico in ragione della complessità degli adempimenti richiesti. Ad ogni modo, in estrema sintesi, l'ottemperanza alla normativa vigente in tali casi richiederà almeno di: 1 – Adempiere sul sito web agli obblighi informativi; 2 – Fornire le dovute informazioni relative alla contrattualistica da stipulare online; 3 – Fornire le necessarie informazioni inerenti lo specifico ordine; 4 – Fornire le informazioni sul diritto di recesso; 5 – Tenere conto degli obblighi relativi alle riduzione di prezzo e alle comunicazioni commerciali. 6 – Tenere conto della specifica normativa sulle “recensioni”, qualora si intenda impiegarle; 7 – Qualora si vendano beni o si offrano servizi anche altri paesi, tenere conto della specifica normativa da essi prevista; 8 – Rispettare gli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.
CHECKLIST RIASSUNTIVA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI Adempimenti Norme Commerciali
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Adempimento |
Riferimenti |
Esempio di Implementazione |
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Privacy e Protezione Dati |
Art. 13 e 14 GDPR; Art. 13 e 14 Codice della Privacy |
Sezione "Privacy" con informativa dettagliata sui dati personali |
Cookies |
Art. 122 Codice della Privacy; Art. 5 GDPR |
Banner informativo sui cookies con opzioni di consenso |
Sicurezza del Sito Web |
Art. 32 GDPR |
Sezione "Sicurezza" con descrizione delle misure adottate |
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L'Avv. Marco Di Gregorio, patrocinante in
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