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 AVVOCATO MARCO DI GREGORIO

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Pagina pubblicata il 5 giugno 2024 - Avv. Marco Di Gregorio

  LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO COMMERCIALE NAZIONALE


BREVETTO NAZIONALE
PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO EUROPEO PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO PCT PER INVENZIONE INDUSTRIALE


MARCHIO COMMERCIALE D'IMPRESA NAZIONALE


MARCHIO COMMERCIALE D'IMPRESA EUROPEO


REGISTRAZIONE OPERE DELL'INGEGNO


REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE


COPYRIGHT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE








Le informazioni contenute nella presente pagina non hanno alcuna pretesa di completezza o di apporto scientifico allo studio della materia, ma si ripropongono unicamente di fornire un primo orientamento a coloro (privati o imprese) che intendono tutelare il proprio patrimonio di beni immateriali, anche in relazione all'eventuale abuso da parte di terzi.


                 

PREMESSA

Prima di depositare un marchio commerciale è opportuno eseguire una “ricerca di anteriorità”, ovvero verificare nelle apposite banche dati che non vi siano già registrati marchi identici o simili a quello che si vuole registrare.

Il marchio deve infatti essere originale, nuovo e lecito (cioè non contrario all’ordine pubblico, alla legge e al buon costume).


AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO COMMERCIALE

Per valutare l'opportunità di procedere alla registrazione di un marchio commerciale è utile avere presente l'ambito di tutela effettivamente riconosciuto dalla legge, poiché la tutela del marchio commerciale ha essenzialmente tre limitazioni:

1 - TERRITORIALE: la portata del diritto di esclusiva sul marchio è limitata all’area geografica per la quale si è effettuata la registrazione. La registrazione come MARCHIO NAZIONALE garantisce una tutela limitata all'Italia. La registrazione come MARCHIO EUROPEO (UE o MUE) garantisce tutela su tutti i Paesi dell’Unione Europea e si estende automaticamente anche ai nuovi eventuali ingressi di altri Paesi nell'unione.

2 - MERCEOLOGICA: La tutela del marchio è limitata ai prodotti e/o servizi per i quali viene utilizzato e registrato. La scelta dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio sarà protetto deve essere fatta all’atto della presentazione della domanda, facendo riferimento alla c.d. “Classificazione di Nizza e selezionando le specifiche classi di prodotti o servizi per le quali cui viene fatta richiesta. Non è possibile ampliare la tutela ad altre classi dopo il deposito della domanda (salvo eseguire un nuovo deposito).

3 - TEMPORALE: La registrazione del marchio ha durata d dieci anni dal deposito. Per mantenere la tutela oltre tale limite occorre provvedere a un rinnovo prima della scadenza.


INFORMAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NAZIONALE DI IMPRESA

1) VALUTAZIONE dell'impiego commerciale e settore merceologico del prodotto o attività commerciale identificati dal marchio, finalizzata all'individuazione della classe merceologica da indicare nella domanda necessaria a selezionare le appropriate classi di prodotto o servizio per cui si richiede la tutela.
2) Dati completi della società (o persona fisica) che intende procedere al deposito della domanda di registrazione del Marchio e che ne sarà titolare: (Ragione sociale, sede legale, codice fiscale, nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale).

3) Rappresentazione grafica del Marchio da registrare in un file DI FORMATO ".jpg”. ".
4) Lettera di incarico sottoscritta se del deposito della domanda si farà carico un professionista.


TUTELA DEL MARCHIO COMMERCIALE

Successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio, l’ufficio (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) verifica la sussistenza di detti requisiti e, se nulla osta, procede con la pubblicazione.

Il titolare di un marchio commerciale registrato ha l’uso esclusivo dello stesso e può inibire a terzi di utilizzarlo per per prodotti o servizi uguali o affini, nei limiti dall’aerea geografica per la quale è stata effettuata la registrazione (nazionale, comunitaria o internazionale).

Invece, il titolare di un mero marchio di fatto, ovvero di un marchio utilizzato senza averne mai richiesto la registrazione, potrà invocarne la tutela solamente dando prova del c.d. “pre-uso” e limitatamente all’ambito territoriale nel quale il marchio è stato effettivamente impiegato.

Nel caso in cui altro soggetto depositi un marchio identico o simile a un marchio registrato, il titolare può proporre opposizione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del marchio successivo, bloccando in tal modo la procedura di registrazione ed eventualmente favorendo il rigetto amministrativo della domanda successiva per violazione di diritti anteriori.

Dopo la decorrenza dei 3 mesi dalla pubblicazione, pur essendo preclusa detta strada dell'opposizione amministrativa rimane possibile contestare l'uso di marchio illegittimo in via civilistica al presunto autore della contraffazione, in primis con una diffida, al fine di chiedere l'interruzione dell’attività illegittima e in difetto, ricorrendo all'autorità giudiziaria.

Esistono poi diversi e ulteriori strumenti strumenti di tutela del marchio, anche in via di urgenza, sia in sede amministrativa, sia in sede civile e penale.


Link di interesse:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Marchi nazionali, Brevetti nazionali per invenzione industriale, Modelli di Utilità)

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/


EUIPO Ufficio Europeo per la tutela dei marchi, disegni e modelli nell'Unione Europea

(Marchio europeo, disegni modelli)

https://www.euipo.europa.eu/it


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E' POSSIBILE CONTATTARE LO STUDIO PER RICHIEDERE UNA PRIMA CONSULENZA INFORMATIVA GRATUITA E SENZA IMPEGNO IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA, INVIANDO UN MESSAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

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L'Avv. Marco Di Gregorio, patrocinante in Cassazione dal 2016, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1998.


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