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 AVVOCATO MARCO DI GREGORIO

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AVVOCATO MARCO DI GREGORIO
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Pagina pubblicata il 6 giugno 2024 - Avv. Marco Di Gregorio

IL DEPOSITO DEL BREVETTO NAZIONALE PER INVENZIONE


BREVETTO NAZIONALE
PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO EUROPEO PER INVENZIONE INDUSTRIALE


BREVETTO PCT PER INVENZIONE INDUSTRIALE


MARCHIO COMMERCIALE D'IMPRESA NAZIONALE


MARCHIO COMMERCIALE D'IMPRESA EUROPEO


REGISTRAZIONE OPERE DELL'INGEGNO


REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE


COPYRIGHT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE








Le informazioni contenute nella presente pagina non hanno alcuna pretesa di completezza o di apporto scientifico allo studio della materia, ma si ripropongono unicamente di fornire un primo orientamento a coloro (privati o imprese) che intendono tutelare il proprio patrimonio di beni immateriali, anche in relazione all'eventuale abuso da parte di terzi.


                                 

DOMANDA DI BREVETTO E TUTELA LEGALE

Il brevetto garantisce il diritto di esclusiva dello sfruttamento economico dell'invenzione per 20 anni.

Infatti, a norma dellart. 66 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 “Codice dei Diritti di Proprietà Industriale": “I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice”.

Anche se il diritto di brevetto sorge solo a seguito del rilascio del brevetto stesso all'esito del procedimento amministrativo instaurato con la domanda di brevetto, già dal momento di presentazione della domanda il richiedente può tutelare legalmente i propri interessi nei confronti di eventuali terzi che ne facciano un suo illegittimo.


PRESUPPOSTI DELLA BREVETTABILITÀ DELL'INVENZIONE

Per essere brevettabile l'invenzione non può consistere genericamente in una semplice “idea”, ma deve rappresentare una concreta soluzione innovativa ad un problema tecnico. Pertanto per essere brevettabile l'invenzione deve essere: nuova, originale e suscettibile di applicazione industriale (oltre che non contraria all'ordine pubblico o al buon costume).

L'invenzione può definirsi nuova quando al momento del deposito della domanda di brevetto non può ritenersi già appartenente allo stato della tecnica, pertanto affinché una invenzione possa essere brevettabile non deve essere mai stata resa accessibile al pubblico in Italia o nel resto del mondo.

L'invenzione può definirsi originale quando la soluzione tecnica in cui consiste non sia ovvia per una persona esperta del ramo cui l'invenzione stessa appartiene e rappresenti dunque un apprezzabile progresso tecnico rispetto alle soluzioni tecniche precedenti (c.d. inventive step).

L'invenzione può considerarsi suscettibile di applicazione industriale quando la stessa sia in concreto tecnicamente realizzabile e riproducibile con caratteri costanti.


DIRITTO DI SFRUTTAMENTO ECONOMICO ESCLUSIVO E DIRITTO MORALE

L'inventore è titolare del diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione.

Il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'invenzione è un diritto personalissimo e, come tale, non trasmissibile perché indissolubilmente legato allo stesso autore. In caso di violazione del diritto morale, il titolare potrà agire in giudizio per impedire l'utilizzo illecito ma, salvo che la violazione non costituisca anche reato, non potrà conseguire un risarcimento economico, posta la non patrimonialità di tale diritto.

Il diritto di sfruttamento economico esclusivo per 20 anni dell'invenzione mediante l'ottenimento del brevetto sull'invenzione spetta all'inventore, ma avendo contenuto patrimoniale può essere ceduto a soggetti terzi.

In linea di principio il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione spetta all'inventore ma in concreto, non sempre è semplice determinare a chi spetti tale diritto. Infatti, spesso l'invenzione è il frutto dell'attività coordinata di diverse persone e talvolta viene finanziata da terzi o magari si concretizza nell'ambito di un lavoro di rapporto subordinato o dell'esecuzione di un contratto.

Per stabilire a chi spetti effettivamente il diritto di sfruttamento economico, pertanto, occorrerà esaminare il caso concreto in ogni specifico caso.


NECESSARIO PER DEPOSITARE LA DOMANDA DI BREVETTO

La domanda va redatta mediante un apposito Modulo (se depositata in cartaceo), oppure redatta inserendo i dati richiesti (se depositata in via telematica). I dati richiesti sono: il titolo dell'invenzione; la data del deposito; la eventuale data di priorità qualora sia rivendicata una priorità di un precedente brevetto; i dati dell’inventore; i dati del richiedente; il domicilio eletto; l'indicazione delle eventuali domande collegate.

Il depositante dovrà inoltre allegare: 1) un riassunto dell'invenzione; 2) la descrizione dell'invenzione; 3) le rivendicazioni (claims); 4) i disegni; 5) la lettera di incarico, se al deposito provvederà un mandatario; 6) la versione in lingua inglese delle rivendicazioni (salvo che sia rivendicata la priorità di una precedente domanda), oppure, la ricevuta del pagamento dei diritti di traduzione di € 200,00; 7) l'eventuale documento di priorità.

Il deposito può essere effettuato con diverse modalità alternative:

a – deposito PER VIA TELEMATICA, direttamente on line al link https://servizionline.uibm.gov.it

b - deposito CARTACEO presso una qualsiasi Camera di Commercio

c – deposito VIA POSTA con raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, via Molise, 19 - 00187 Roma.



Link di interesse:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

(Marchi nazionali, Brevetti nazionali per invenzione industriale, Modelli di Utilità)

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/


European Patent Office - Ufficio Brevetti Europeo

(Brevetto Europeo)

https://www.epo.org/en


WIPO – World Intellectual Property Organization

(Brevetti Internazionali – PCT – Patent Cooperation Treaty)

https://www.wipo.int/portal/en/index.html


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ANCHE SOLO PER CONOSCERE IL COSTO DI UN EVENTUALE DEPOSITO DEL BREVETTO O PER AVERE UN PRIMO ORIENTAMENTO INFORMATIVO, E' POSSIBILE CONTATTARE LO STUDIO SENZA IMPEGNO E GRATUITAMENTE, IN MODALITÀ' TELEFONICA O IN VIDEOCONFERENZA, INVIANDO UN MESSAGGIO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL:

studiolegaledigregorio@outlook.it




L'Avv. Marco Di Gregorio, patrocinante in Cassazione dal 2016, è iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1998.


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